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Roma, 11 dicembre 2008
Nota sull'A.C. n. 1966-
(Scheda Tecnica)
Il disegno di legge in esame dispone la conversione del D.L. 10 novembre 2008 n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca.
Si tratta di un provvedimento di grande importanza, che rappresenta una tappa significativa che si inserisce nel più ampio progetto di riforma dell'università italiana, da tempo attraversata da una crisi profonda.
Tale crisi, originata soprattutto da una cattiva gestione delle risorse, una scarsa trasparenza del reclutamento del personale docente e da una notevole sproporzione tra l'elevato numero di professori ordinari e associati e l'esiguo numero di giovani ricercatori, un sistema burocratico assai farraginoso ed un eccesso di spesa per gli stipendi del personale, ha reso urgente ed improcrastinabile un processo di risanamento e di rilancio dell'università italiana che, attraverso la valorizzazione del merito, deve garantire promozione sociale e rilancio della ricerca.
I deputati del gruppo parlamentare PDL, nel corso dell'esame in sede referente della Commissione Cultura, si sono espressi naturalmente in senso positivo sul provvedimento, in quanto lo stesso porta avanti un progetto di rinnovamento e rilancio dell'università italiana.
Il provvedimento si compone di cinque articoli.
L'articolo 1 reca disposizioni in materia di reclutamento nelle università e per gli enti di ricerca. In particolare il comma 1 prevede che le università statali che alla data del 31 dicembre di ogni anno, abbiano superato il livello massimo di spesa per il personale di ruolo -
Il comma 2 prevede che le università "non virtuose" siano escluse dalla ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008-
Il comma 3 eleva dal 20 al 50% per il personale che va in quiescienza il limite al turn-
Il comma 4 modifica i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa di professori universitari di prima e seconda fascia, della prima e della seconda sessione 2008. La nuova composizione prevede un professore ordinario, nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e quattro professori ordinari, non appartenenti alla facoltà che ha richiesto il bando, sorteggiati in una lista di commissari eletti fra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-
Il comma 5 riguarda i nuovi meccanismi di composizione delle commissioni per il reclutamento di ricercatori universitari, che si applicano in attesa del riordino delle relative procedure e, comunque, fino al 31 dicembre 2009. Si prevede che queste commissioni siano composte da un professore ordinario o da un professore associato nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da due professori ordinari non appartenenti alla facoltà che ha richiesto il bando, sorteggiati in una lista di commissari eletti fra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-
Il comma 6 affida ad un decreto ministeriale di natura non regolamentare, la definizione delle modalità di svolgimento delle elezioni e delle modalità del sorteggio.
Il comma 6-
Il comma 7 modifica i criteri di valutazione dei candidati nei concorsi per ricercatore banditi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, prevedendo che la valutazione stessa sia effettuata sulla base dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati.
Il comma 8 prevede la retroattività delle disposizioni di cui al comma 5 per le procedure per le quali non si sono ancora svolte le votazioni per la costituzione delle commissioni.
Il comma 8-
Il comma 8-
Il comma 9 esclude gli enti di ricerca dall'obbligo di ridurre la spesa per il personale non dirigenziale di almeno il 10%, prevista dall'art. 74 del d.l. 112/2008.
L'articolo 1-
L'articolo 2 prevede che, a decorrere dal 2009, una quota non inferiore al 7% del FFO (Fondo per il finanziamento ordinario delle università) e del fondo straordinario di cui all'art. 2, c. 428, della legge finanziaria 2008, destinata ad incrementarsi negli anni successivi, sia ripartita fra le università in base ai parametri qualitativi indicati.
L'articolo 3 reca misure di agevolazione per la garanzie del diritto allo studio universitario destinando per il 2009, una integrazione del fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione di alloggi e residenze universitarie, di cui alla legge 338/2000, per un importo di 65 milioni di euro (comma 1) ed un incremento del fondo di intervento integrativo di cui all'art. 16 della legge 390/1991, per un importo di 135 milioni di euro, per garantire la concessione di borse di studio agli studenti capaci e meritevoli (comma 2).
Il comma 3 prevede che agli incrementi di cui ai c. 1 e 2 si fa fronte con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, relative alla programmazione per il periodo 2007-
Il comma 3-
L'articolo 3-
L'articolo 3-
L'articolo 3-
L'articolo 3-
L'articolo 4 prevede la copertura finanziaria prevista in 24 milioni di euro nel 2009, 71 milioni di euro nel 2010 e 141 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011.