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RIFORMA DELLA SCUOLA

Documenti

Roma, 25 settembre 2008


Nota sull'A.C. n. 1634-A recante "Conversione in legge del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università"


(Scheda Tecnica)

Il disegno di legge in esame dispone la conversione del D.L. 1° settembre 2008 n. 137 recante disposizioni urgenti in materia di istruzione ed università.
Si tratta di un provvedimento che interviene in un settore particolarmente delicato e di grande importanza, finalizzato a rilanciare qualitativamente la scuola e l'università italiane, caratterizzate da tempo da una profonda crisi di qualità.
Contro il provvedimento l'opposizione ha presentato una questione pregiudiziale incentrata principalmente sulla mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza indicati dall'art. 77 della Costituzione, comma 2, quali condizioni necessarie per l'emanazione di un decreto-legge.
Le motivazioni addotte dall'opposizione sono facilmente confutabili in quanto il D.L. n. 137 del 2008 è stato varato dal Governo perché, dopo il lassismo della sinistra, era necessario ed improcrastinabile un segnale forte e chiaro per un cambiamento reale della nostra scuola.
Infatti, l'OCSE nel suo rapporto annuale sull'istruzione ha relegato l'Italia in una posizione arretrata rispetto agli altri Paesi europei, poiché la qualità della formazione, impartita nelle scuole di ogni ordine e grado, risulta drammaticamente inferiore a quella che si rileva nei maggiori paesi industrializzati dell'occidente.
Da qui la necessità di attuare delle riforme, già a partire nell'anno scolastico appena iniziato, per riportare la scuola e le università del nostro Paese agli standards europei.
Le principali innovazioni introdotte con il decreto legge in esame sono: l'introduzione nelle scuole dell'insegnamento dell'Educazione alla Cittadinanza, strumento indispensabile non solo per la formazione dei cittadini, ma che segna anche il ritorno ad una scuola che educhi e che contribuisca a formare le coscienze di tanti giovani, una scuola che possa tornare ad essere portatrice di quei valori che sono alla base del vivere civile e democratico.
Viene poi ripristinato il voto in condotta (abolito nel 1988 dall'ex ministro Luigi Berlinguer), che rientra arginare il fenomeno preoccupante del bullismo e a rendere equilibrato il rapporto nell'ambito della valutazione complessiva degli studenti. Tale scelta è finalizzata, tra l'altro, ad insegnanti-alunni, che deve essere improntato sul rispetto e sulla buona educazione.
Inoltre viene ripristinato il voto numerico che, affiancandosi al giudizio, contribuisce a rendere più chiara e diretta la valutazione degli studenti che, in tal modo, diventano maggiormente consapevoli delle proprie capacità e delle proprie eventuali lacune culturali.
E' previsto poi, a partire dall'anno scolastico 2009/2010, per le scuole primarie, il ritorno al maestro unico (come era previsto per le scuole elementari fino al 1990), con il chiaro intento pedagogico di fornire ai giovani allievi un'unica figura di riferimento in una fase importante della crescita e dell'apprendimento.
Nell'ottica della riforma della scuola primaria è previsto, contrariamente a quanto afferma la sinistra, un aumento del tempo pieno pari al 50%, per cui vi sarà più offerta per le famiglie. Dunque, con il passaggio delle classi con più insegnanti a classi con il maestro unico si potranno gradualmente creare 16/17 mila nuove classi a tempo pieno, con un incremento del 50% rispetto alle 34 mila attuali.
Con l'obiettivo di combattere il caro-libri e quindi di contenere i gravosi costi che le famiglie devono sostenere per garantire l'istruzione dei propri figli, si prevede che vengano scelti libri di testo di cui l'editore garantisce di mantenere invariato il contenuto per cinque anni, con la possibilità di fornire gli aggiornamenti eventualmente necessari disponibili separatamente.
I deputati del gruppo parlamentare PDL, nel corso dell'esame in sede referente della Commissione Cultura, si sono espressi naturalmente in senso positivo sul provvedimento in esame, in quanto lo stesso porta avanti un progetto di crescita della scuola italiana teso ad elevarne gli standard qualitativi.
Il provvedimento si compone di otto articoli.
L'articolo 1 prevede, a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, azioni di sperimentazione didattica, di sensibilizzazione e di formazione del personale, finalizzate a favorire l'acquisizione da parte degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione delle competenze relative a "Cittadinanza e Costituzione" rispettivamente, nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Si prevede che iniziative analoghe dovranno essere avviate anche nella scuola dell'infanzia. La Commissione ha previsto che, al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, siano, altresì, attivate iniziative per lo studio degli Statuti regionali (comma 1-bis).
L'attuazione di tali misure (comma 2) dovrà avvenire entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La Commissione ha previsto che, al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, siano, altresì, attivate iniziative per lo studio degli Statuti regionali.
L'articolo 2 reintroduce il cosiddetto voto in condotta (che era previsto dall'art. 193, comma 1, del T.U. sulla scuola - d.l.gs. 297/1994) prevedendo che, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, in sede di scrutinio intermedio e finale nelle scuole secondarie di primo e secondo grado viene valutato il comportamento di ogni studente e la relativa valutazione è espressa in decimi (commi 1 e 2).
Qualora sia inferiore a sei decimi (invece che a otto decimi, come nella precedente disciplina) comporta la non ammissione al successivo anno di corso, ovvero all'esame conclusivo del ciclo di studi.
L'articolo 3 reintroduce, a partire dall'anno scolastico 2008/2009 la valutazione con voto numerico (espressa in decimi) del rendimento scolastico degli studenti nelle scuole primarie e secondarie di primo grado.
Il comma 3, in particolare, specifica che per essere ammessi alla classe successiva ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, è necessario aver ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
Si rinvia ad un regolamento di delegificazione il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e la definizione delle modalità applicative.
L'articolo 4, comma 1, specifica che, nell'ambito degli interventi di revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema di istruzione, previsti dal d.l. n. 112/08 (art. 64) a partire dall'anno scolastico 2009/2010, si prevedano nella scuola primaria classi assegnate ad un insegnante unico e funzionanti con un orario di ventiquattro ore settimanali. Sulla base delle richieste delle famiglie potrà, comunque, essere prevista una più ampia articolazione del tempo-scuola, con un incremento del 50% delle classi a tempo pieno.
Si prevede, inoltre, l'adeguamento del trattamento economico spettante ai docenti che si troveranno ad operare nelle classi con unico insegnante, che avverrà in sede di contrattazione collettiva, nonché la relativa copertura finanziaria.
Con la disposizione in commento, si consente dunque di ricostituire classi con il maestro unico, secondo l'efficace modello organizzativo tradizionale della scuola elementare vigente fino al 1990.
Il comma 2 prevede l'adeguamento del trattamento economico spettante ai docenti che si troveranno ad operare nelle classi con unico insegnante, che sarà definito in sede di contrattazione collettiva.
L'articolo 5 del provvedimento detta alcune prescrizioni per la scelta dei libri di testo nelle scuole, che si aggiungono a quelle di recente recate dall'articolo 15 del d.l. n. 112/2008.
Sempre con la dichiarata finalità di contenere il costo dei libri scolastici, si dispone che gli organi scolastici adottino libri di testo in relazione ai quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto per un quinquennio, salvo l'eventualità che si rendano necessarie appendici di aggiornamento, che comunque dovranno essere disponibili separatamente.
Si prevede, inoltre, che l'adozione dei libri di testo avvenga con cadenza quinquennale, salvo che ricorrano specifiche e motivate esigenze.
Inoltre l'articolo attribuisce al dirigente scolastico l'obbligo di vigilare affinché i collegi dei docenti assumano le proprie determinazioni in materia di libri scolastici nel rispetto di questo articolo.
L'articolo 5-bis, introdotto durante l'esame in Commissione, consente l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lett. c), della L. 296/2006 (l. finanziaria 2007) dei docenti che hanno frequentato il IX ciclo SSIS o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID) attivati nell'anno accademico 2007-2008 e che hanno conseguito il titolo abilitante. L'iscrizione avviene in coda rispetto a coloro che vi risultino già iscritti. Analoga possibilità è prevista per i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado della classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione. Possono, infine, iscriversi con riserva coloro che nell'anno accademico 2007-2008 sono stati iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica. L'iscrizione avviene con l'inserimento in coda rispetto a coloro che vi risultino già iscritti e la riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione.
L'articolo aggiuntivo, infine, prevede che i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento possono chiedere il trasferimento nelle graduatorie di un'altra provincia, egualmente in coda a coloro che vi risultino già iscritti.
L'articolo 6, comma 1, attribuisce nuovamente all'esame di laurea in scienze della formazione primaria, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal percorso, il valore di esame di Stato che abilita all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, in precedenza abrogato per effetto dell'articolo 2 comma 416 della legge finanziaria per il 2008.
Il comma 2 dell'articolo in esame estende l'attribuzione del valore abilitante del corso di studi anche a coloro che hanno sostenuto l'esame conclusivo di laurea nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della l. finanziaria per il 2008 e quella di entrata in vigore del decreto legge in esame.
L'articolo 7 del provvedimento in esame, sostituendo il comma 433 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), detta alcune modifiche alla disciplina in tema di modalità di accesso alle scuole di specializzazione medica. La norma limita la possibilità di presentare domanda alle scuole di specializzazione ai soli aspiranti già laureati, anche se non ancora abilitati, purchè l'abilitazione venga conseguita entro la data di inizio delle attività didattiche.
L'articolo 8, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria e dispone l'immediata entrata in vigore del provvedimento.




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